Rivalutazione beni d'impresa estesa all'avviamento

La legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Importantissima e di forte impatto per i bilanci 2020, la norma che introduce nell'articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020 c.d. decreto di agosto, un nuovo comma 8-bis, per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 324 del 2000, prevedendone l'applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Nella versione precedente, infatti, i beni immateriali rivalutabili dovevano consistere in diritti giuridicamente tutelati, restando quindi esclusi l'avviamento e gli oneri pluriennali.

Ricordiamo che una particolarità di questa norma è la possibilità di rivalutare ciascun bene e non necessariamente l’intera categoria omogenea.

 La norma prevede che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di tre rate. La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Ricordiamo che la Rivalutazione prevista dal decreto di agosto, prevista al momento solo per il 2020, si affianca a quella prevista dalla legge di Bilancio 2020 che l’articolo 12-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato consentendo di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio nel 2020-2021-2022, con il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

 Dott. Marco Scanu

 Dott. Simone Romano

 Dott. Marco Pilo


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