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Rivalutazione in bilancio per il settore alberghiero e termale

Rivalutazione in bilancio per il settore alberghiero e termale

La norma contenuta  nel DL 23/2020 conv. in L. 40/2020 che prevede la  rivalutazione dei beni d'impresa materiali e immateriali è senza dubbio la più interessante e “innovativa”, soprattutto sotto il profilo fiscale.

L'art. 6 bis consente infatti alle società ed agli altri enti commerciali che svolgono attività nel settore alberghiero e termale di rivalutare i beni d'impresa, materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

 

La rivalutazione può essere eseguita in uno dei due esercizi successivi, dunque nell'esercizio 2020 o nel 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il carattere innovativo di questa misura è rappresentato dall'importante beneficio sul piano fiscale. La rivalutazione assume rilievo non solo ai fini contabili, ma anche ai fini fiscali, senza che tuttavia sia richiesto il pagamento di alcuna imposta sostitutiva o altra imposta sui maggiori valori.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita: la società che ne beneficia può dedurre da subito maggiori quote di ammortamento.

E' comunque previsto che in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa oppure al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze non può essere considerato il valore rivalutato (pertanto il costo fiscale del bene deve assumersi pari a quello pre-rivalutazione).

 

Simile alle precedenti norme è la disciplina del saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite, che deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, e può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

 

 

Dott. Marco Scanu

Dott. Simone Romano

Dott. Marco Pilo


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