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Riapertura dei termini per la rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2020

La Legge di Bilancio 160/2019 per l’annualità 2020 (articolo 1, commi da 693-694) e successivamente il “decreto Rilancio” (D.l. 34/2020) all’articolo 137 hanno riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

  • far redigere entro il 30.09.2020 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
  • versare l’imposta sostitutiva entro il 30.09.2020 sull’intero valore risultante dalla perizia, oppure con pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza 30 settembre 2020.

L'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva è passata dall’8% delle precedenti annualità all’11%.

Ambito oggettivo della rivalutazione delle partecipazioni al 2020

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente le partecipazioni possedute non in regime di impresa alla data del 1° luglio 2020 in società non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di:

  • Proprietà
  • Usufrutto

La perizia di stima può essere predisposta da dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34.

Per l’asseverazione, le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. In caso di rivalutazione di una partecipazione:

  • la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all’1.7.2020 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società;
  • il costo della perizia è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
  • incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.

Versamento dell'Imposta sostitutiva

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata in un'unica misura dell'11% da applicare sul valore della partecipazione risultante dalla perizia di stima.

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  1. a) in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020;
  2. b) oppure rateizzata in 3 rate annuali di pari importo entro:
  • 1a rata entro il 30.09.2020;
  • 2a rata entro il 30.09.2021 + interessi 3% annui calcolati dal 30.09.2020;
  • 3a rata entro il 30.09.2021 + interessi 3% annui calcolati dal 30.09.2021.

Attenzione: se non si effettuano i versamenti successivi al primo, le somme sono iscritte a ruolo.

Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:

  • il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
  • se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
  • se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni.

Di seguito una tabella di riepilogo della data di possesso del bene, dell’aliquota per l’imposta sostituiva e del codice tributo da utilizzare per il versamento.

Data di possesso

Bene

Aliquota

Codice tributo

1° luglio 2020

Partecipazioni qualificate e non

11%

8055

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2020”.

Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazioni sugli stessi beni, è possibile alternativamente:

  • detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2020;
  • pagare interamente l’imposta dovuta nel 2020 e chiedere con istanza il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima.

Vantaggi fiscali

I vantaggi si riassumono nel risparmio fiscale che si consegue nel caso di rivalutazione della quota e successiva cessione, in quanto aumentando il valore fiscale si riduce l’eventuale plusvalenza a seguito di cessione della stessa. Ciò è sicuramente evidente nel caso in cui siano alte le plusvalenze latenti in bilancio date dalla differenza tra il valore effettivo dei beni e il loro corrispondente valore contabile residuo (tipico il caso dell'immobile quasi completamente ammortizzato in bilancio, ma con valore di mercato nettamente superiore).

In caso di vendita della partecipazione senza aver proceduto alla liquidazione, la plusvalenza realizzata, data dalla differenza tra valore di cessione e costo storico della partecipazione, viene tassato con un’imposta sostitutiva del 26%.

Esempio

Quota societaria:  valore nominale Euro 5.000,00

Quota societaria rivalutata post perizia di stima: valore euro 105.000

Valore di cessione: euro 105.000

 

Applicazione dell’imposta sostitutiva 11% su euro 105.000= euro 11.550

Se si rateizza:

Rata 1 entro 30/9/2020= euro 3.850;

Rata 2 entro 30/9/2021= euro 3.850+ 3% interessi=3.965,50

Rata 3 entro 30/9/2021= euro 3.850+ 3% interessi=3.965,50.

Totale da versare in caso di rateizzazione=  euro 11.781

 

 

Raffronto con il caso di cessione della partecipazione senza la rideterminazione del valore della stessa.

 

Quota societaria: valore nominale Euro 5.000,00

Cessione della partecipazione con valore Euro 105.000

Plusvalenza realizzata: Euro 100.000

 

Tassazione plusvalenza con imposta sostitutiva del 26%=  100.000*26%= euro 26.000.

 

Il risparmio derivante dall’esecuzione di una rideterminazione del valore a seguito di perizia sarà dato dalla differenza tra euro 26.000 – euro 11.781= euro 14.219.

Indicazione obbligatoria nel Modello Redditi 2020

I dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RT.

L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15).

L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 250 Euro e 2.000 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).

 

Riferimenti normativi

Articolo 1, commi da 693-694, della legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019);

articolo 137 del Decreto Rilancio (Dl 34/2020).

Dott. Marco Scanu

Dott. Simone Romano

Dott. Marco Pilo


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