Decreto Agosto: La rivalutazione dei beni d'impresa

Decreto Agosto: La rivalutazione dei beni d'impresa

Importantissima novità contenuta nell'art.110 DL 104/2020 c.d. decreto Agosto.
Le società che non adottano i principi contabili internazionali e gli altri soggetti individuati dall'art. 73 DPR 917/86 e dall'art. 15 L. 342/2000 possono, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni con importantissimi effetti sul bilancio.


A differenza delle precedenti leggi, infatti, il nuovo regime di rivalutazione può avere rilevanza esclusivamente civilistica e contabile (costituendo quindi una riserva disponibile per fronteggiare le perdite in corso), oppure rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
La rivalutazione, particolarmente gradita dall'imprenditore quando il valore effettivo del bene è superiore al valore “storico” contabile, può essere effettuata anche per singoli beni e deve essere annotata nella nota integrativa.
Per quanto riguarda il perimetro oggettivo, possono essere rivalutati: - i beni di impresa ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa; - i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, restando pertanto esclusi l'avviamento e gli oneri pluriennali; - le partecipazioni immobilizzate di controllo e/o di collegamento.
La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell'attivo dello stato patrimoniale (in aumento del valore del cespite) a fronte dell'iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva affrancabile mediante il versamento di un ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione (c.d. riserva in sospensione di imposta). In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell'OIC 25.


Dott. Marco Scanu
Dott. Simone Romano


Stampa