La figura del Temporary Manager nel processo di risanamento e di crescita dell’impresa.

Il periodo di crisi legato alla pandemia Covid-19 ha contribuito negli ultimi due anni, al depauperamento del tessuto economico/imprenditoriale in un contesto già gravemente colpito dalla crisi economica ante pandemia.

Considerate anche le incerte e poco prevedibili attese riguardanti la situazione economica generale di breve/medio periodo, sempre più imprese nel territorio nazionale versano purtroppo in una condizione di difficoltà economico-finanziaria tale da intaccare in maniera incisiva la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni.

In questo ambito si inserisce la figura del “Temporary Manager” (o Manager a tempo), un professionista con competenze specifiche che assiste l’azienda nell’intera gestione o in riferimento ad un processo specifico, per un periodo limitato di tempo, attraverso la progettazione e l’attuazione di interventi operativi volti al recupero della continuità aziendale e allo sviluppo di soluzioni per far fronte alla crisi d’impresa.

L’attività primaria di un Temporary Manager è quella di definire una strategia aziendale condivisa con il management e i soci, monitorandone l’applicazione e impostando le basi di uno sviluppo che possa durare nel tempo.

L’assistenza nelle situazioni di crisi contempla anche la funzione di sviluppare progetti necessari alla riconversione/crescita economico-finanziaria (e anche culturale) dell’azienda.

Il Manager a tempo interviene quindi su diversi livelli:

  • Risoluzione della crisi d’impresa, ristrutturazione e recupero della continuità aziendale;
  • Cambiamento della strategia e rinnovamento della cultura aziendale;
  • Assistenza dell’azienda in progetti di crescita e sviluppo.

In relazione agli obiettivi da raggiungere (e soprattutto in un’ottica di discontinuità gestionale rispetto al passato) deve necessariamente essere esterno rispetto al precedente assetto organizzativo dell’impresa e non coincide quindi con la figura del dirigente a tempo determinato/indeterminato, fisiologicamente propenso al mantenimento del proprio ruolo nell’organigramma aziendale.

Questo genere di distacco consente al Temporary Manager di conservare una preziosa indipendenza di giudizio, da cui poi egli trae la capacità di assumere decisioni (talvolta impopolari) senza essere influenzato da visioni aziendali consolidate che, talvolta, costituiscono la causa dello stato di crisi e che quindi il più delle volte è chiamato a modificare.

Così, tanto più il Temporary Manager sarà efficace nello svolgimento dell’incarico che gli viene affidato, quanto prima la sua presenza non sarà più necessaria, perché egli si pone sempre come fine ultimo il conseguimento dell’obiettivo oggetto del suo incarico, non il prolungamento della sua presenza in azienda.

In conclusione, la figura del Temporary Manager si inserisce nella realtà aziendale con l’obiettivo di essere portatore di una nuova cultura d’azienda, offrendo soluzioni concrete al fine di accelerare i cambiamenti necessari per il superamento delle situazioni di crisi, il recupero e mantenimento della continuità aziendale, oltre che garantire alle aziende il raggiungimento di un durevole vantaggio competitivo nel settore di appartenenza.

Rivalutazione beni d'impresa estesa all'avviamento

La legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Rivalutazione in bilancio per il settore alberghiero e termale

Rivalutazione in bilancio per il settore alberghiero e termale

La norma contenuta  nel DL 23/2020 conv. in L. 40/2020 che prevede la  rivalutazione dei beni d'impresa materiali e immateriali è senza dubbio la più interessante e “innovativa”, soprattutto sotto il profilo fiscale.

L'art. 6 bis consente infatti alle società ed agli altri enti commerciali che svolgono attività nel settore alberghiero e termale di rivalutare i beni d'impresa, materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Decreto Agosto: La rivalutazione dei beni d'impresa

Decreto Agosto: La rivalutazione dei beni d'impresa

Importantissima novità contenuta nell'art.110 DL 104/2020 c.d. decreto Agosto.
Le società che non adottano i principi contabili internazionali e gli altri soggetti individuati dall'art. 73 DPR 917/86 e dall'art. 15 L. 342/2000 possono, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni con importantissimi effetti sul bilancio.

Riapertura dei termini per la rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2020

La Legge di Bilancio 160/2019 per l’annualità 2020 (articolo 1, commi da 693-694) e successivamente il “decreto Rilancio” (D.l. 34/2020) all’articolo 137 hanno riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020.

Sottocategorie