La Transazione Fiscale: il punto della situazione e le prospettive post covid 19

La transazione fiscale è l’istituto che permette alle imprese in crisi di ottenere uno stralcio e un’ampia dilazione dei debiti tributari se la società è in grado di dimostrare, sulla base di un piano di risanamento attestato da un professionista indipendente, che l’accordo proposto agli uffici costituisce comunque per l’Erario la soluzione migliore rispetto a qualsiasi alternativa (anche liquidatoria). L’affidabilità del piano deve essere tale da assicurare il pagamento delle somme offerte.

Dall’accordo discendono effetti positivi connessi non solo alla salvezza delle imprese e dei posti di lavoro, ma anche ai risparmi per lo Stato dovuti al mancato ricorso agli ammortizzatori sociali, all’incasso delle future imposte legate alla prosecuzione dell’attività oltreché il maggior recupero dei crediti tributari rispetto ad altre soluzioni (legati ad azioni esecutive e coattive).

L’istituto può essere attuata solo nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 182-bis della legge fallimentare e, soprattutto in questa seconda ipotesi, il suo perfezionamento richiede tempi lunghi, generalmente un anno.

Le crisi d’impresa possono invece essere superate solo attraverso interventi rapidi e per questo la procedura purtroppo ha stentato e stenta a decollare, privando non solo i contribuenti, ma l’intero sistema, di un aiuto fondamentale per l’uscita dalle crisi e riprendere in pieno l’attività.

 

Le modifiche apportate dal Codice della crisi con la riforma del 2019, parevano aver dato un forte impulso al percorso iniziato sin dal 2002 con l’introduzione della “rottamazione delle cartelle”,  soprattutto nella forma di cui all’articolo 63  “Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi|”laddove è stato previsto che qualora il debitore, in vista di un accordo di ristrutturazione, presenti una proposta di transazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria abbia sessanta giorni per valutarla.

L’elemento discontinuità rispetto alla disciplina passata è che qualora l’Agenzia non provveda nei tempi, o rigetti la proposta, il Tribunale, ha il potere di omologare comunque l’accordo di ristrutturazione, “sostituendosi” al Fisco quando la sua adesione sia indispensabile ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge. E’indispensabile che la relazione di professionista terzo attesti che la proposta di soddisfacimento dell’Erario risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Questo importantissimo elemento innovativo potrebbe avere un ruolo fortemente propulsivo per conclusione dei futuri accordi di ristrutturazione, sollecitando di fatto l’amministrazione a valutare con attenzione le proposte formulate dai contribuenti. Il rischio per  l’Agenzia infatti sarebbe quello di subire passivamente l’omologazione da parte dell’autorità giudiziaria in sede di omologa.

In altre parole l’effetto sperato è quindi quello di superare le ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate che spesso si sono verificate nella prassi con l’Agenzia,  in particolare quando la proposta di ristrutturazione dei debiti tributari è conveniente per l’amministrazione finanziaria e per tutti i creditori coinvolti nella ristrutturazione.

Purtroppo il recente Decreto Legge Liquidità ha disposto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi,  procedendo di fatto ad un rinvio tout court dell’intera disciplina.

Sarebbe invece il caso che tale previsione con riguardo alla transazione fiscale venisse anticipata per consentire l’entrata in vigore della nuova norma nell’ambito soprattutto degli accordi di ristrutturazione.

E’ facile immaginare che questo sarebbe di grande aiuto nella soluzione delle tante crisi che purtroppo si verificheranno nei prossimi mesi per via del post covid 19.


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